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La normativa italiana

Tratto I diritti degli animali di Francesca Carraro

Cfr: https://www.studiocataldi.it/guide_legali/i-diritti-degli-animali/

  1. I diritti degli animali e la normativa italiana
  2. I diritti degli animali domestici
  3. Gli animali domestici in condominio
  4. I diritti degli animali e la normativa italiana

La legge italiana prende molto sul serio il benessere degli animali, sia di proprietà sia randagi e liberi. La crescente diffusione di una sensibilità popolare verso gli animali è rispecchiata anche dalla propensione sempre maggiore di giudici e legislatori a trovare un modo per migliorare la condizione degli animali da compagnia, sebbene permangano importanti eccezioni in cui la centralità del benessere degli animali viene meno (allevamenti, macelli, circhi, zoo e giardini zoologici, vivisezione, manifestazioni in cui si utilizzano gli animali). Un passo avanti fondamentale è stato il punto fermo, ormai unanimemente riconosciuto, della soggettività degli animali, non più considerati come “cose”, che ha portato alla recente introduzione del principio dell’impignorabilità degli animali di affezione o da compagnia e di quelli impiegati ai fini terapeutici o di assistenza.

Negli ultimi anni, l’animalismo è diventato un tema centrale nell’agenda mediatica sia grazie all’impegno e alla visibilità data dall’onorevole Brambilla alla questione, sia grazie a fatti di cronaca che hanno visto protagonisti gli animali, come il caso della Green Hill di Montichiari (un allevamento-lager che “produceva” cani di razza Beagle destinati alla vivisezione) che ha portato a importanti sentenze di condanna ed è stato il punto di partenza per ravvivare e rafforzare la consapevolezza dei diritti degli animali anche in altri ambiti, come manifestazioni che includono il palio o manifestazioni circensi. Una sentenza esemplare in questo senso è la Cass. Pen., sez. III, n. 46291/2003, che riconosce come il maltrattamento non sia da considerarsi solo in senso fisico, ma anche psichico, in quanto la legge vuole “tutelare gli animali quali esseri viventi capaci di percepire con dolore comportamenti non ispirati a simpatia, compassione ed umanità”. Il maltrattamento di animali è normato specificamente nell’art. 544 ter del codice penale: è un delitto punito con la reclusione ed è un reato perseguibile d’ufficio. Ciò significa che è sufficiente la prima denuncia perché le autorità si muovano autonomamente.

Scendendo nel dettaglio, in Italia esistono le seguenti leggi sulla tutela degli animali:

  • Legge 14 agosto 1991, n. 281 (G.U. Serie Generale, n. 203 del 30 agosto 1991);
  • Accordo del 6 febbraio 2003;
  • Legge 20 luglio 2004, n.189;
  • Legge 201 del 2010;

Vediamo le linee generali di queste norme.

Legge 14 agosto 1991, n. 281

E’ chiamata legge quadro in materia di tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo. Con l’emanazione di questa legge, l’Italia è divenuta il primo paese al mondo a riconoscere il diritto alla vita e alla tutela degli animali randagi, vietandone la soppressione se non in casi di gravi malattie, malattie incurabili o comprovata pericolosità. In altri Paesi permane ancora oggi la legge che regola la soppressione degli animali abbandonati dopo un eventuale periodo più o meno breve di stallo presso le apposite strutture sanitarie o rifugi.

Gli articoli di questa legge possono essere riassunti così:

Art. 1 Principi generali: lo Stato promuove la tutela degli animali d’affezione, vieta la crudeltà verso questi animali e il loro abbandono e promuove la convivenza fra uomo e animali, tutelando ambiente e salute pubblica.

Art. 2 Trattamento dei cani e di altri animali di affezione: si promuove il controllo della popolazione di animali d’affezione, sia domestici che randagi (cani) o liberi (gatti). Gli animali liberi catturati non possono venire soppressi (se non per gravi malattie o perché pericolosi) ma vengono sterilizzati e, nel caso dei cani, tatuati (attualmente viene usato il microchip) presso strutture veterinarie riconosciute prima di essere rimessi in libertà. Enti e associazioni protezionistiche possono gestire le strutture dedicate al controllo della popolazione. E’ esplicitamente vietato il maltrattamento dei gatti liberi. Le strutture veterinarie e i servizi sanitari delle unità sanitarie locali (si veda l’articolo 4) possono offrire il servizio di pensione per cani di proprietà ed effettuano il servizio di pronto soccorso.

Art. 3 Competenze delle regioni: sono di competenza delle regioni:

l’istituzione dell’anagrafe canina locale;

la definizione dei criteri di risanamento dei canili;

la definizione delle misure di lotta al randagismo dopo aver sentito gli enti protezionisti e le società venatorie;

la formazione scolastica (rivolta principalmente agli studenti) e del personale sanitario che si occuperà degli animali d’affezione;

il risarcimento degli allevatori a causa dei danni provocati da cani randagi o inselvatichiti.

Le province autonome di Trento e Bolzano si adeguano a livello regionale alla presente legge.

Art. 4 Competenze dei comuni: i comuni singoli o associati provvedono alla limitazione delle nascite, al risanamento dei canili o all’istituzione di rifugi per cani e gatti con la possibilità di avvalersi dell’aiuto delle associazioni animaliste, attenendosi alle indicazioni dell’articolo 2.

Art. 5 Sanzioni: sono previste sanzioni per chi abbandona gli animali, omette l’iscrizione all’anagrafe canina di cani o gatti, omette di tatuare il cane, commercia cani e gatti ai fini di sperimentazione.

Gli articoli 6, 7, 8 e 9 riguardano imposte, abrogazione di norme non compatibili con la legge in commento, istituzione del fondo per la sua attuazione e copertura finanziaria.

Accordo del 6 febbraio 2003

E’ un accordo fra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed è costituito da 9 articoli. Per le norme vigenti rimanda alle leggi regionali, mentre lo stesso si occupa di stabilire i principi a cui attenersi. In particolare, ecco brevemente cosa sanciscono gli articoli dei quali si compone l’accordo:

Art. 1 Finalità e definizioni: è un articolo molto importante poiché amplia il campo di applicazione delle tutele degli animali, considerato che le leggi per i loro diritti riguardano spesso esclusivamente gli animali d’affezione (tendenzialmente solo cani e gatti). Per animale da compagnia, con questo accordo si intende invece “ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall’uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità”. Sono esclusi gli animali selvatici. Sono stabiliti i criteri per identificare anche “allevamento di cani e gatti per attività commerciali” e “commercio di animali da compagnia”.

Art. 2 Responsabilità e doveri del detentore: è un articolo che stabilisce precisamente i doveri di chi detiene animali da compagnia:

rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;

assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico e etologico;

consentirgli un’adeguata possibilità di esercizio fisico;

prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;

garantire la tutela di terzi da aggressioni;

assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.

Art. 3 Controllo della riproduzione: chi detiene animali da compagnia deve occuparsi del controllo delle nascite per “non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell’animale femmina gravida o allattante”.

Art. 4 Sistema di identificazione dei cani: dal 1° gennaio 2005 il microchip sostituisce il tatuaggio per i cani.

Art. 5 Commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali: contiene le indicazioni per intraprendere tali attività.

Art. 6 Pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni e prelievo economico a favore del benessere animale: vieta l’esposizione di cuccioli di età inferiore ai 4 mesi ed sancisce l’obbligo di vaccinare regolarmente gli animali.

Art. 7 Programmi di informazione e di educazione: contiene le norme sull’addestramento dei cani per disabili, animali per pet therapy, per fini espositivi o per competizioni, per la detenzione di animali selvatici. Al fine di limitare il fenomeno dell’abbandono e del randagismo, promuove il controllo delle nascite e scoraggia il dono di animali ai minori di anni 16 o in generale come premio, ricompensa e omaggio.

Art. 8 Manifestazioni popolari: riguarda specialmente le corse di cavalli (equidi ed altri ungulati).

Art. 9 Tecniche di pet therapy, accoglienza degli animali e cimiteri.

Allegato A: riguarda le dimensioni dei box per cani e degli annessi recinti all’aperto.

Legge 20 luglio 2004, n.189

E’ la legge chiamata “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”. Con questa legge vengono introdotte nuove fattispecie di reato (come il divieto di produrre e commercializzare pelli e pellicce di cane e gatto su tutto il territorio nazionale) e vengono aggiunti nuovi articoli al codice penale.

In particolare, il titolo IX del libro II del codice penale è integrato coi seguenti articoli:

Art. 544-bis. – (Uccisione di animali)

Art. 544-ter. – (Maltrattamento di animali)

Art. 544-quater. – (Spettacoli o manifestazioni vietati)

Art. 544-quinquies. – (Divieto di combattimenti tra animali)

Art. 544-sexies. – (Confisca e pene accessorie).

Vengono poi modificati gli articoli 638 e 727 del codice penale.

Dopo l’articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, infine, sono inseriti i seguenti:

Art. 19-ter. – (Leggi speciali in materia di animali)

Art. 19-quater. – (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati).

Legge 201 del 2010

Si tratta della ratifica italiana della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia (Strasburgo, 14 agosto 1991), della quale viene data piena ed intera esecuzione. La legge ha poi provveduto a modificare alcuni articoli del codice penale[1] e ha disposto l’introduzione di sanzioni specifiche per il traffico illecito di animali da compagnia e l’introduzione illecita di animali da compagnia.

Nella sua interezza, la Convenzione attuata con la legge del 2010 si articola in questo modo:

Art. 1 Definizioni: vengono definiti i termini animale da compagnia, commercio di animali da compagnia, allevamento e custodia di animali da compagnia a fini commerciali, rifugio per animali, animale randagio[2] e autorità competente;

Art. 2 Settore di applicazione e attuazione;

Art. 3 Principi fondamentali per il benessere degli animali: sono molto importanti e possono essere riassunti nei seguenti:

Nessuno causerà inutilmente dolori, sofferenze o angosce ad un animale da compagnia.

Nessuno deve abbandonare un animale da compagnia.

Art. 4 Mantenimento: riguarda le condizioni per poter tenere un animale da compagnia. In particolare il custode di un animale da compagnia deve:

rifornirlo in quantità sufficiente di cibo e di acqua di sua convenienza;

procurargli adeguate possibilità di esercizio;

prendere tutti i ragionevoli provvedimenti per impedire che fugga.

Se tali condizioni non possono essere rispettate o se, pur rispettandole, l’animale non si adatta alla cattività, allora non deve essere tenuto come animale da compagnia;

Art. 5 Riproduzione;

Art. 6 Limiti di età per l’acquisto: è fissato a 16 anni. Per età minori serve la garanzia di un responsabile parentale;

Art. 7 Addestramento;

Art. 8 Commercio, allevamento e custodia a fini commerciali, rifugi per animali;

Art. 9 Pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni e manifestazioni analoghe;

Art. 10 Interventi chirurgici: viene sancito il divieto di intervenire se non per curare un animale o per sterilizzarlo. In particolare sono vietati:

il taglio della coda;

il taglio delle orecchie;

la recisione delle corde vocali;

l’asportazione delle unghie e dei denti.

Art. 11 Uccisione: viene specificata la procedura per l’eutanasia e vengono vietati alcuni metodi di uccisione come annegamento, asfissia, avvelenamento ed elettrocuzione se non sono preceduti da anestesia profonda.

Art. 12 Riduzione del numero di animali randagi: sebbene la Convenzione preveda la possibilità di uccidere gli animali con le modalità espresse nell’articolo 11, in Italia ciò è vietato.

Art. 13 Eccezioni per quanto concerne la cattura, il mantenimento e l’uccisione;

Art. 14 Programmi di informazione e di istruzione: sono volti in particolare a scoraggiare la procreazione fuori controllo, l’utilizzo di animali come premio o ricompensa, la protezione degli animali selvatici tenuti come animali da compagnia.

Art. 15 Consultazioni multilaterali: è prevista una consultazione multilaterale in sede del Consiglio d’Europa ogni 5 anni, per aggiornamenti e confronti.

  1. I diritti degli animali domestici

Le norme citate sopra definiscono le linee guida generali dettate dall’ordinamento per la tutela degli animali; sta poi a Regioni e Comuni il compito di introdurle e svilupparle nei propri statuti e ordinamenti.

Come si vede, la quasi totalità delle norme riguarda il benessere dei cosiddetti animali d’affezione, che nel nostro paese sono principalmente cani e gatti. Gli animali d’affezione in generale sono definiti come quegli animali ” tenuti, o destinati ad essere tenuto, dall’uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità”. Sono esclusi gli animali selvatici. Il Regolamento (CE) n. 998/2003 del 26 maggio 2003 individua le seguenti specie di animali domestici:

Cani

Gatti

Furetti

Invertebrati (escluse le api ed i crostacei)

Pesci tropicali decorativi

Anfibi e rettili

Uccelli (esclusi i volatili previsti dalle direttive 90/539/Cee e 92/65/Cee)

Roditori e conigli domestici

Lasciando in sospeso la questione culturale e filosofica a monte dei diritti degli animali, nella pratica i diritti degli animali sono in realtà formulati come doveri del proprietario o del custode degli animali. Tali diritti degli animali domestici/doveri dei custodi sono racchiusi sostanzialmente nell’accordo Stato-regioni del 6 febbraio 2003 e nella Legge 201 del 2010. Rivediamo nel dettaglio le principali linee guida indicate dalla legge.

I doveri del custode dell’animale

Per quanto riguarda l’Accordo, ecco le norme, spiegate nel dettaglio per quanto concerne la loro applicazione pratica. Il custode di un animale domestico è tenuto a:

rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata: ciò significa che all’animale devono essere forniti cibi o mangimi secondo le sue caratteristiche di specie, età e stato di salute. Per quanto riguarda il gatto, che è un carnivoro stretto, la dieta non deve essere costituita da avanzi, poiché l’alimentazione umana è molto ricca di carboidrati che possono portare a patologie nel gatto. I cani sono invece onnivori. Per tutti gli animali domestici, un modo sicuro per nutrirli senza commettere errori che possono risultare dannosi o fatali è quello di sempre bene informarsi o acquistare cibo specifico e correttamente bilanciato per le fasi di crescita e per lo stato di salute. Ad esempio, il cibo per i cuccioli è altamente energetico e non va somministrato ad animali adulti, per non portare a obesità e a sovraccarico di alcuni organi come fegato e reni. In caso di patologie acute o croniche, spesso è necessario rifornire gli animali con mangimi medicati specifici.

assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico e etologico: gli animali vanno visitati dai veterinari giusti. Se ciò è abbastanza agevole per chi tiene gatti e cani, chi ha roditori, rettili, uccelli o pesci deve affidarsi ad un veterinario specializzato in animali esotici. Il benessere fisico riguarda strettamente i parametri vitali, mentre il benessere etologico riguarda la più ampia categoria delle esigenze di comportamento degli animali. Per alcune specie è molto difficile assicurare le condizioni di benessere etologico, poiché le condizioni di cattività sono spesso troppo limitate, come nel caso degli uccelli in gabbia o dei pesci in acquario. Poiché è difficile assicurare il benessere etologico a tali animali, è bene orientarsi verso specie adatte alle condizioni che siamo in grado di fornire agevolmente.

consentirgli un’adeguata possibilità di esercizio fisico: ciò coincide in parte con le esigenze etologiche descritte sopra. Per quanto riguarda i cani, oltre a garantire degli spazi minimi nei box e nei recinti, è necessario assicurare anche una quotidiana e sufficiente sgambatura (compatibilmente con l’età e la razza del cane: un cane anziano preferisce camminare di meno, un giovane husky ha bisogno di lunghissime corse), non solo per i benefici della camminata ma anche per garantire l’interazione ambientale che favorisce un buon equilibrio psichico, data l’importanza per un cane di annusare e marcare il territorio. A questo punto si può introdurre una nota riguardo i cani alla catena. Sebbene l’Italia si vanti di essere il primo paese al mondo in cui è vietata formalmente la soppressione dei randagi, non esiste una norma nazionale che vieti l’uso della catena: tale questione è affidata alle leggi regionali e comunali che ne determinano la tipologia, la lunghezza e il materiale[3]. Per quanto riguarda i gatti, una cosa molto importante è di fornire un adeguato tiragraffi, in quanto gli artigli crescono continuamente e il gatto ha la necessità di “sbucciarli” grattando un supporto adeguato e stabile, marcando nel contempo il territorio con i feromoni delle zampe: in questo modo il gatto “fa sua” la casa e ciò è indispensabile per la sua tranquillità. In mancanza di un tiragraffi sufficientemente stabile, il gatto gratterà i mobili, spesso causando problemi di convivenza. Il gatto ha anche esigenze di nascondersi, quindi bisogna consentirgli un accesso sicuro a tane o scatole, e di raggiungere posti alti, quindi è bene tenere presente che per arrampicarsi ha bisogno di spazi liberi e stabili.

prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga: per gli animali domestici che vivono a casa, spesso l’ambiente esterno può essere ostile. Se l’animale non lo conosce (e non è conosciuto dalle persone che potrebbe incontrare), potrebbe spaventarsi, essere ferito o ucciso qualora si trovasse fuori casa: pensiamo al caso classico del gatto che cade dalla finestra o dalla terrazza. Mentre un cane è probabilmente abituato ad uscire al guinzaglio e a riconoscere l’ingresso di casa, il gatto di condominio è spesso talmente confuso e spaesato da perdersi, diventando difficile da recuperare.

garantire la tutela di terzi da aggressioni: alcuni animali sono particolarmente territoriali o poco socievoli. Possono spaventare altri animali o persone, possono mettere a rischio la sicurezza stradale e possono in alcuni casi graffiare, mordere o ferire in altro modo animali o persone: tale pericolo riguarda i gatti solo marginalmente, mentre per i cani è una questione cruciale che può diventare molto pericolosa e tragica. Negli ultimi anni, a causa della moda dei cani “pericolosi”, alcune razze di cane si sono trovate al centro del dibattito, in quanto, per caratteristiche principalmente fisiche ed etologiche, sono più capaci di altri di causare danni e ferite gravi ad altri animali e altre persone. In Italia è vietato l’abbattimento degli animali d’affezione e randagi/liberi, se non in casi di malattie gravi o incurabili e in caso di pericolosità: bisogna stare attenti che il proprio cane non abbia occasione di venire spaventato o messo in difficoltà, poiché se dovesse reagire mordendo andrebbe potrebbe andare incontro a valutazioni che fra gli esiti comprendono anche l’abbattimento.

assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali: ciò comprende ciotole del cibo pulite, in modo che il mangime sia sempre commestibile, lo stesso vale per le ciotole dell’acqua o gli abbeveratoi. Pavimenti e superfici devono essere liberi dalle deiezioni, le lettiere vanno pulite regolarmente e tutti gli spazi vanno tenuti in condizioni igieniche ottimali, per evitare contagi e proliferazione di parassiti.

La Legge 201 del 2010 evidenzia soprattutto due punti:

Nessuno causerà inutilmente dolori, sofferenze o angosce ad un animale da compagnia.

Nessuno deve abbandonare un animale da compagnia.

Le angosce per gli animali

Se per quanto riguarda il dolore fisico è molto facile riconoscere se lo causiamo, le sofferenze e le angosce sono spesso più difficili da individuare anche se un custode è attento. A volte la sofferenza e l’angoscia sono evidenti: soprattutto i cani, ad esempio, non andrebbero lasciati soli troppe ore, poiché soffrono molto per l’abbandono, soprattutto se sono cani singoli tenuti all’interno di una casa o di un appartamento. In questo caso possono sviluppare comportamenti disturbati e spesso i vicini riferiscono che “sentono il cane abbaiare” mentre siamo via. Per ovviare a questa situazione andrebbe fornito intrattenimento o compagnia al cane. In caso della compagnia di un altro animale, cane, gatto o altro, bisogna prestare la massima attenzione nella scelta di un esemplare compatibile, usando la massima cautela nell’inserimento, curando il benessere sia dell’animale di casa sia del nuovo arrivato. Il disagio di un gatto è ancora più difficile da riconoscere, poiché i gatti hanno una ampia varietà di caratteri, atteggiamenti e segnali che non sempre sono facili da interpretare. Se un gatto sporca casa, si sottrae alla compagnia, si nasconde, rovina i mobili, litiga con gli altri gatti di casa, spesso significa che sta soffrendo e che dobbiamo individuare la causa del suo disagio, che sia una patologia fisica o uno stress psicologico. Le principali cause di stress sono la casa sovraffollata da altri gatti e l’assenza di stimoli ambientali. Il sovraffollamento va evitato e la convivenza fra gatti introdotti in casa in momenti diversi va gestita con la massima cura. Per avere le informazioni su come evitare ai gatti di casa una vita di ansia, è bene partire introducendo i nuovi arrivati nel modo giusto[4]. La seconda maggiore causa di stress è l’ambiente poco stimolante: se un gatto non ha la possibilità di grattare le unghie, nascondersi, raggiungere luoghi elevati, giocare, guardare fuori casa, potrebbe sviluppare patologie legate allo stress, come la cistite idiopatica e l’obesità, o sviluppare comportamenti inadeguati, come rovinare i mobili, lamentarsi, sporcare casa. Tali segnali vanno riconosciuti e riferiti al veterinario, che po’ proporre l’arricchimento ambientale[5].

Custodi di animali inadempienti

Tutte le premure sulle quali ci siamo appena soffermati non sono da considerare come comportamenti e misure straordinarie: per legge, gli animali hanno diritto ad essere ospitati in un ambiente adatto che garantisca loro la soddisfazione globale e i custodi hanno il dovere di provvedere a soddisfare per legge tali necessità. La concezione degli animali come meri strumenti di utilità e piacere univoco è stata scardinata dalla legge: permane frequentemente un comportamento premoderno per cui i padroni di cani considerati “da guardia” li tengano alla catena corta senza adeguati ripari da sole e intemperie e i padroni di gatti non si occupino di vaccinarli o curarli, specie in età anziana, poiché “la natura deve fare il suo corso”. Su tratta di casi estremi ma molto diffusi. Esistono molte condizioni di legge da soddisfare per poter continuare a godere della compagnia degli animali d’affezione, ma si tratta di norme di buonsenso molto facili da individuare e attuare. Una casa sovraffollata di gatti stressati, un cane lasciato solo troppe ore al giorno che guaisce per la disperazione, un animale senza accesso sufficiente a cibo e acqua o un animale malato che non sia sottoposto alle cure mediche necessarie possono essere confiscati ai custodi inadempienti, che sono denunciati per maltrattamento.

Il vulnus di tali norme è che spesso l’organizzazione post-denuncia e post-confisca è affidata a enti e strutture male organizzate. Un cane o un gatto maltrattato finiranno in canile a meno che qualche associazione animalista non li prenda in carico per favorirne un’adozione consapevole, cioè un’adozione che non sfoci in un’ulteriore situazione problematica per l’animale e per chi lo accoglie. Per questo, l’educazione al benessere animale e la consapevolezza delle esigenze degli animali e delle responsabilità dell’adozione sono passi fondamentali da compere prima di scegliere di vivere con un animale.

  1. Gli animali domestici in condominio

Per quanto riguarda gli animali in condominio, la norma che ha segnato la più recente e drastica svolta è la Legge 11 dicembre 2012, n. 220, recante Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. Con tale legge viene modificato l’articolo 1138 del codice civile, con l’aggiunta della previsione in forza della quale «Le norme del regolamento (condominiale) non possono vietare di possedere o detenere animali domestici».

Con questa legge si parla di animali “domestici” e non di animali “da compagnia”, mostrando l’intenzione del legislatore per l’inclusione di un numero di specie maggiore rispetto al cane e al gatto, come ad esempio criceti, furetti e conigli. Anche nel caso degli animali domestici in condominio, la legge si applica agli animali “di rimbalzo”, ovvero gli animali sono interessati dai diritti e dai doveri dei propri custodi e proprietari. Va sottolineato che molti condomini non hanno animali ma possono tuttavia assistere a problematiche relative agli animali altrui: problemi di convivenza e attriti fra condomini che peggiorano la qualità della vita dell’intero condominio, abusi o negligenza di condomini verso i loro animali, minacce o maltrattamenti di altri condomini verso gli animali in condominio (anche se non di proprietà, ma di passaggio nelle aree comuni, come ad esempio può capitare frequentemente con i gatti liberi). Cosa fare se un condomino lascia il cane tutto il giorno in balcone? Se un condomino minaccia di avvelenare i gatti che attraversano il cortile condominiale? Sono tutte situazioni che possono presentarsi anche a chi non è proprietario o custode di un animale.

Gli animali sono esseri senzienti

Negli ultimi anni, nel nostro ordinamento si è giunti al riconoscimento degli animali come esseri dotati di una loro sensibilità, con evidenti ripercussioni anche nei rapporti condominiali. In particolare:

La Corte di Cassazione ha stabilito in più occasioni (da ultimo si veda, ad esempio, Cass. n. 20934/2017) che gli animali devono essere riconosciuti come esseri senzienti. Ciò vuol dire che gli stessi non devono essere collocati nell’area semantica delle “cose” ma devono piuttosto essere considerati come membri della famiglia, con conseguente diritto di ogni soggetto ad avere un animale da compagnia, anche se abita in condominio.

I doveri dei padroni in condominio

Chiaramente, però, in condominio i padroni di animali sono tenuti a rispettare delle fondamentali regole di convivenza. In particolare:

gli animali non possono essere lasciati liberi nelle aree comuni senza le opportune cautele: in caso di cani, ad esempio, devono essere tenuti al guinzaglio e, se aggressivi, indossare la museruola;

i padroni devono garantire che gli animali non ledano e non nuocciano alla quiete e all’igiene degli altri condomini;

i padroni non possono abbandonare gli animali per lungo tempo in casa o sul balcone: in tali casi è ipotizzabile il reato di omessa custodia (articolo 672 del codice penale).

I problemi degli animali in condominio

Non sempre, tuttavia, i condomini padroni di animali si comportano correttamente, con la conseguenza che molto spesso la presenza di cani o gatti in condominio comporta dei seri problemi di convivenza. Ecco, quindi, alcune indicazioni di massima per una più facile convivenza.

Si può chiedere l’allontanamento dell’animale dal condominio in caso di rumori molesti o odori sgradevoli, secondo l’articolo 844 del Codice civile (norme sulle immissioni intollerabili): in questo caso, chi contesta odori deve presentare al Giudice di Pace la richiesta per farli cessare. Sarà il Giudice a richiedere una perizia tecnica e a far applicare, dove possibile, tutte le contromisure tecniche perché il disturbo non sia più intollerabile. Il padrone dell’animale può trovarsi a versare un risarcimento, ma raramente nel caso di odori sgradevoli l’animale viene allontanato.

In caso di rumori molesti si può ipotizzare il reato di disturbo del riposo delle persone (articolo 659 del Codice civile). E’ un reato più grave, poiché è compreso anche nel Codice penale. Anche in questo caso ci si rivolge al Giudice che chiede una perizia da parte di personale qualificato. La lamentela viene accolta se la perizia dimostra che i rumori sono effettivamente presenti e sono continuativi, causano problemi psico-fisici (dimostrati da certificato medico) ai vicini, e se vi sono testimoni disposti a comparire di fronte ad un giudice.

L’accesso alle parti comuni e altre disposizioni a discapito degli animali: in alcuni condomini, le assemblee deliberano regolamenti che vietano l’uso di alcune aree comuni, come scale, giardini, ascensore, agli animali anche correttamente custoditi (tenuti al guinzaglio etc.). Se la discussione dei divieti non era esplicitamente indicata nell’ordine del giorno ma era compresa fra le “varie ed eventuali”, è automaticamente nulla e basta comunicarlo all’amministratore condominiale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Se invece è stata discussa e approvata, si può farla annullare presentando ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla delibera, se si è dissenzienti o astenuti, o entro 30 giorni dalla ricezione del Verbale per chi era assente all’assemblea.

Minacce verso animali: nessuno, anche se disturbato dalla presenza di un animale, può maltrattarlo o ucciderlo. Ciò vale anche per condomini e vicini di casa che manifestassero cattive intenzioni verso animali di proprietà di altri condomini o animali che si trovino a passare per le parti comuni. In questo caso si sporge denuncia alla Polizia Municipale, alla Polizia di Stato, ai Carabinieri, o al Corpo Forestale dello Stato: se non si conosce l’identità dei malintenzionati si può sporgere denuncia contro ignoti. Si ricorda anche che secondo il Testo Unico delle Leggi Sanitarie è vietato per legge l’uso di veleni, esche avvelenate e bocconi avvelenati, punito con la reclusione fino a 2 anni, ed è vietata anche la detenzione di esche e bocconi avvelenati.

A tale ultimo proposito, come ci si comporta se si è testimoni di reati contro gli animali o di lesione dei loro diritti garantiti per legge? Si sporge denuncia presso:

Polizia Municipale

Polizia di Stato

Carabinieri

Corpo Forestale dello Stato

La denuncia va presentata a mano (non usate fax o raccomandate). In alternativa ci si può rivolgere ad enti e associazioni animaliste attive sul territorio, che si possono occupare anche di fornire una consulenza per questi casi.