Vai al contenuto

Gli animali in condominio

Autore: Adele Margherita Falcetta

Indice

1 Animali: il regolamento di condominio può vietarli?

2 Una delibera può vietare di tenere un animale domestico?

3 Il cane può entrare in ascensore?

4 Atti illeciti in danno dell’animale: come difendersi?

5 Cosa può succedere se il cane abbaia troppo?

6 L’animale procura un danno: quali conseguenze?

Animali: il regolamento di condominio può vietarli?

La disciplina del codice civile in materia di regolamento di condominio è stata mutata nel 2012 [1]. Il legislatore, modificando il codice civile, ha infatti stabilito che il regolamento non può vietare di possedere o detenere animali domestici [2].

Per comprendere pienamente il contenuto della norma, bisogna innanzitutto precisare il significato dei termini possesso e detenzione:

il possesso è un rapporto con l’animale che corrisponde all’esercizio del diritto di proprietà su di esso. Ogni componente della famiglia ha il possesso del gatto di casa, e ciò esclude che di esso possano essere proprietarie altre persone;

la detenzione è un rapporto con l’animale che implica il riconoscimento della proprietà di altri. E’ il caso di chi si offre di tenere con sé il cane di un amico, mentre quest’ultimo si trova fuori per lavoro.

Bene: il regolamento di condominio non può vietare né l’una né l’altra ipotesi ossia né il possesso di animali né la detenzione.

Ma cosa si intende per animali domestici? A tal proposito, ricordiamo che sono tali gli animali che l’uomo è in grado di controllare e far riprodurre, a differenza di quelli selvatici, che vivono nel loro ambiente naturale senza che l’uomo intervenga su di essi.

Gli animali domestici, a loro volta, si distinguono in:

animali da compagnia o da affezione, che vivono a stretto contatto con l’uomo, il quale trae diletto dalla loro presenza e dal rapporto affettivo che instaura con loro. E’ il caso del cane o del gatto;

animali da allevamento, che sono utilizzati dall’uomo per produrre generi alimentari come la carne, il latte, le uova. Tali sono, ad esempio, le capre, le galline, le mucche.

Ci rendiamo conto, allora, dell’imprecisione dell’espressione usata dal legislatore, quando parla di “animali domestici”. Infatti, esistono bestiole, come il criceto o gli uccelli, che di per sé sono selvatiche, ma che trovano posto nelle case come animali da compagnia. D’altra parte, alcuni animali, pur essendo domestici, non si prestano alla vita in appartamento: si pensi al cavallo o alla capra.

Si deve quindi ritenere che il legislatore, quando parla di animali domestici, si riferisca specificamente a quelli da compagnia o da affezione. Del resto, questa interpretazione è quella più coerente con lo spirito della legge, che vuole salvaguardare il diritto di ciascuno a tenere con sé creature che, anche se non umane, trovano ingresso nella famiglia come componenti di essa. Via libera, quindi, a cani e gatti, ma anche a canarini, pappagalli, pesci, tartarughe, conigli, criceti e similari.

Da escludere, invece, che possano essere tenuti in casa animali selvatici, come i serpenti o alcuni grossi carnivori, che, oltre ad essere selvatici (quindi “non domestici”) possono costituire un pericolo per il vicinato.

Quanto agli animali da allevamento, non essendo essi “da compagnia” il regolamento può vietare di tenerli in casa; in ogni caso, si tratterebbe di ipotesi marginali, e comunque il divieto deriverebbe anche da altre norme che regolano i rapporti di vicinato.

L’impossibilità di vietare il possesso o la detenzione di animali da affezione non può essere superata nemmeno se il regolamento viene approvato all’unanimità. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, siffatto regolamento sarebbe nullo [3]. Questo principio è stato confermato, in tempi recenti, da diversi giudici. Addirittura, il Tribunale di Cagliari [4] ha stabilito che un regolamento condominiale, anche approvato all’unanimità, che vieti di possedere o detenere animali è nullo, non solo perché contrario alla legge, ma anche perché in contrasto con i principi di ordine pubblico, che vogliono la valorizzazione del rapporto tra uomo e animale.

Una delibera può vietare di tenere un animale domestico?

Come abbiamo visto, il divieto di tenere un animale domestico non può essere stabilito dall’assemblea condominiale, nemmeno all’unanimità.

Se ciò dovesse ugualmente accadere, la delibera può essere impugnata davanti al giudice di pace, nel termine di 30 giorni. Questi decorrono, per i condomini che erano presenti all’assemblea e che non sono d’accordo con la delibera, dalla data della stessa; per gli assenti, dal giorno della notifica.

Al ricorso bisogna allegare una copia della delibera. Inoltre è consigliabile citare nel ricorso le tante sentenze in materia, favorevoli ai proprietari delle bestiole.

Se il condominio dovesse difendersi affermando che l’animale danneggia o sporca gli spazi comuni, dovrà provarlo. Se la difesa consistesse nell’invocare il rischio di malattie, si dovrà chiedere al giudice di poter produrre certificazione medica e/o veterinaria, volta a dimostrare che l’animale è sano, o, anche qualora sia affetto da una patologia, che ciò non costituisce un pericolo per i condomini dal punto di vista sanitario.

Il cane può entrare in ascensore?

Ci si chiede se gli animali domestici possono salire in ascensore o frequentare gli spazi comuni del condominio, come le scale, i cortili, il parcheggio, il giardino.

La risposta è affermativa. Questi spazi appartengono a tutti i condomini; pertanto, nulla vieta che ognuno di essi, nell’esercizio del suo diritto di comproprietà sui beni comuni, vi porti il suo animale domestico.

Naturalmente, ogni condomino deve usare le parti comuni senza con ciò impedirne l’utilizzo agli altri. Così, anche se si ha in casa il cane più mite del mondo, bisogna accettare l’idea che esso possa incutere paura a qualcuno. Se poi l’animale appartiene a una razza particolare, da guardia o da difesa, occorre evitare che possa fare del male, magari fraintendendo i gesti di una persona. È quindi doveroso uscire di casa tenendolo al guinzaglio e con la museruola.

Atti illeciti in danno dell’animale: come difendersi?

Non mancano, purtroppo, le persone intolleranti, pronte minacciare, o addirittura a passare alle vie di fatto. Nel caso in cui un vicino, che non sopporta la presenza dell’animale, compia azioni aggressive, occorre difendersi. I reati che in questi casi vengono posti in essere sono i seguenti:

minaccia [5]. Consiste nel fatto di chi minaccia ad altri un danno ingiusto. Nel caso specifico, il danno può riguardare sia l’animale (ad esempio: “Ucciderò il tuo cane”) che il possessore o detentore (“Ti faccio fare una brutta fine”). In questi casi la legge prevede una multa fino a 1.032 euro. Se la minaccia è fatta mediante scritti anonimi, la pena è aumentata;

atti persecutori [6]. Si tratta di minacce ripetute nel tempo, tali da provocare un perdurante stato d’ansia o di paura. In questo caso, è prevista la reclusione da sei mesi a cinque anni, e la pena è aumentata se il reato è commesso in danno di una persona disabile o di una donna in gravidanza;

maltrattamento di animali. Se qualcuno maltratta o ferisce un animale, è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. Se dal fatto detiva la morte dell’animale, la pena è aumentata della metà [7];

uccisione di animali. Chi cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni [8].

Se si verifica una di queste ipotesi, devi recarti in Questura o dai carabinieri e sporgere una denuncia-querela. A seguito della tua iniziativa, verranno effettuate le opportune indagini, e, se il presunto responsabile viene individuato e sussistono degli indizi a suo carico, si aprirà nei suoi confronti un procedimento penale. Per questo motivo, può essere utile che tu alleghi alla denuncia le prove di cui sei eventualmente in possesso, o citi il nome di testimoni che possano confermare quanto da te denunciato.

Se si apre un processo a carico dell’autore del reato, ti potrai costituire parte civile. Facendo ciò, avrai modo di intervenire nel processo tramite un avvocato e di sostenere tutte le ragioni che possono portare alla condanna dell’imputato. Inoltre, potrai chiedere il risarcimento del danno, anche morale (derivante dall’ansia, dalla paura, dal dolore) che hai subito.

Cosa può succedere se il cane abbaia troppo?

I cani, si sa, abbaiano. Questo è il loro comportamento che, di solito, suscita le ire dei vicini. Ovviamente, occorre prodigarsi per impartire alla bestiola una buona educazione; ma impedire del tutto che si faccia sentire è impossibile.

Cosa può succedere se uno o più vicini si lamentano? Perché il possessore o detentore dell’animale possa incorrere in una sanzione, devono ricorrere alcune condizioni:

innanzi tutto, il fastidio manifestato dal vicinato deve essere generalizzato. Secondo la giurisprudenza [9], non basta che si lamenti solo una persona, ma occorre che vi sia una situazione che dà fastidio a una pluralità indeterminata di soggetti. Solo in tal caso si profila il reato di “disturbo della quiete pubblica” [10];

occorre, inoltre, che il rumore prodotto dall’animale superi la “normale tollerabilità”, vale a dire la capacità di sopportazione dell’uomo medio [11]. Questo è dimostrabile soltanto con una perizia a cura di un tecnico specializzato.

Quanto detto per i rumori prodotti dal cane vale, ovviamente, anche per altri animali, anche se è l’abbaiare che suscita più spesso le lamentele dei vicini.

L’animale procura un danno: quali conseguenze?

Il codice civile [12] stabilisce che il proprietario o detentore di un animale è responsabile del danno dallo stesso cagionato, tanto se esso si trovi sotto la sua custodia (vale a dire da lui controllato), quanto se venga smarrito o sia fuggito.

La responsabilità direttamente dal fatto di essere proprietari o detentori dell’animale. E’ sufficiente, infatti, che vi sia un nesso di causalità tra un comportamento di quest’ultimo e il danno, vale a dire che il danno derivi proprio da quel comportamento. E’ il caso del cane che, dopo essere fuggito, morde una persona: tra il morso e la ferita provocata c’è un rapporto di causalità, perché la seconda deriva dal primo. Il proprietario o detentore dell’animale può liberarsi da responsabilità soltanto dimostrando il caso fortuito.

Con questa espressione si intende un evento del tutto imprevedibile e incontrollabile, che “spezza” il nesso di causalità tra il comportamento dell’animale e il danno.

Facciamo un esempio. Tizio si imbatte nel cane fuggito al suo vicino Caio. Impaurito dall’animale, si allontana velocemente e non si accorge di un dissesto del marciapiede, nel quale inciampa procurandosi una slogatura. Qui il danno non è  stato  prodotto da un comportamento del cane, ma da una situazione diversa che è intervenuta nello svolgersi dei fatti.

In ogni caso, chi possiede un animale può stipulare una polizza assicurativa che lo tuteli contro i danni che possono essere cagionati dalla bestiola.

Bisogna inoltre stare attenti a non incorrere in comportamenti che il codice penale [13] considera come reato, precisamente lasciare liberi animali pericolosi, custodirli senza le opportune cautele oppure affidarli a persone inesperte.

È il caso, ad esempio, di chi possiede un grosso cane da guardia e lo lascia uscire per la passeggiata giornaliera da solo e senza museruola. In questi casi il proprietario rischia una denuncia penale.

Ora sai tutto quello che riguarda gli animali in condominio: così avrai modo di osservare bene i tuoi doveri e di far valere il tuo diritto di vivere con le tue amate bestiole.

note

[1] L. n. 220/2012

[2] Art. 1138 cod. civ.

[3] Cass. sent. n. 899/1972

[4] Trib. Cagliari ordinanza del 22.07.2016.

[5] Art. 612 cod. pen.

[6] Art. 612 bis cod. pen.

[7] Art. 544 ter cod. pen.

[8] Art. 544 bis cod. pen.

[9] Cass. sent. n. 1394/2000.

[10] Art. 659 cod. pen.

[11] Art. 844 cod. civ.

[12] Art. 2056 cod. civ.

[13] Art. 672 cod. pen.

Tratto da https://www.laleggepertutti.it/251443_gli-animali-in-condominio