Vai al contenuto

Colonie Feline e Condominio

Colonie feline

La legge nazionale del 14 agosto 1991 n. 281 ” Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” ha per la prima volta identificato legislativamente le c.d. colonie feline e definisce la colonia felina un gruppo più o meno numeroso di gatti (ne bastano anche solo due) che vivono in un determinato e circoscritto territorio.

La legge 281/91 riconosce la tutela dei gatti liberi e considera i gatti randagi come esseri viventi titolari di diritti quali la “vita” e la “cura” e prevede la loro sterilizzazione, affinché si possa tenere sotto controllo il fenomeno del randagismo. Questi diritti incontrano un limite solo nella salute pubblica prevedendo che i gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.

Questa legge nazionale viene a sua volta applicata da ogni singola Regione attraverso propri ordinamenti che disciplinano il fenomeno del randagismo e la relativa gestione delle colonie.
Nel Lazio la legge regionale n.34 del 21 ottobre 1997 stabilisce, nell’articolo 11 comma 3, che le associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali possono, in accordo con le aziende USL competenti, avere in gestione le colonie dei felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza; riconosce al gatto il diritto al territorio formulando un espresso divieto di spostamento dei soggetti dal loro habitat cioè il luogo dove i gatti trovano abitualmente rifugio, cibo e protezione, individuando con questo termine aree sia pubbliche che private; pertanto la permanenza dei gatti anche nelle aree condominiali, siano esse cortili, garage, giardini, aree ospedaliere è da considerare assolutamente legittima; d’altro canto, al fine di escludere ogni sorta di disturbo per i condomini, la legge prevede che il loro numero sia tenuto sotto controllo attraverso la sterilizzazione e che gli animali siano nutriti nel rispetto dell’igiene dei luoghi.

Condominio

Cani e gatti in condominio non possono essere vietati dal regolamento condominiale.

La Riforma del Condominio, Legge n.220/2012, ha stabilito che non può essere vietato di detenere e possedere animali domestici nelle singole unità abitative private, invitando però i condomini ad avere cura che nelle parti comuni del condominio i propri animali non circolino incontrollati (vale a dire senza il guinzaglio per i cani o senza trasportino per i gatti).

Anche la giurisprudenza si è espressa sul tema: tenendo conto di questo fattore una recente sentenza del Tribunale di Milano, ribaltando la posizione rispetto a pronunce precedenti, ha dato ragione alla “gattara” di un palazzo milanese alla quale i condomini volevano imporre di non mettere le ciotole per i gatti nel cortile del condominio. Ha riconosciuto il diritto di stabilimento di una colonia felina anche all’interno di un condominio ritenendo che i gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su un determinato territorio e, pur vivendo in libertà, sono stanziali e frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato. Pertanto i felini che stazionano e/o vengono alimentati nelle zone condominiali non possono essere allontanati o catturati per nessun motivo, a meno che non si tratti di interventi sanitari o di soccorso motivati.La sentenza conferma pertanto che non vi è distinzione di zona, sia essa pubblica o privata, per lo stanziamento di una colonia, sempre garantendo anche gli interessi degli abitanti.

La Corte di Appello di Roma sezione civile con sentenza del 2013 ha riconosciuto l’attività lecita ed etica nel dare da mangiare ai randagi, ma, contestualmente, anche il dovere di non violare il possesso altrui, prevedendo soluzioni alternative come, per esempio, il posizionamento di ciotole con il cibo lontano dalle case. È sempre doveroso garantire la pulizia e il decoro dei luoghi, pubblici o privati, dove viene somministrato cibo ai randagi, per tutelare gli animali e rispettare le esigenze altrui.

Consigli per le “Gattare”

Nutrire i gatti a ore fisse affinché consumino subito la loro razione e poi possano essere rimosse le ciotole utilizzate. Tenere tutto scrupolosamente pulito.
Posizionare le stazioni in cui si distribuisce il cibo in posti riparati dal sole (non sotto le automobili in sosta) e assicurarsi che ci sia sempre dell’acqua a disposizione. Cuccette e  coperte di lana per l’inverno devono essere il più possibile pulite. Se ci sono degli inquilini, decidere con loro un luogo dove lasciare il cibo per i gatti di cortile e dei giardini condominiali.

È fondamentale la sterilizzazione dei gatti, necessaria alla salvaguardia della loro salute e ad evitarne la crescita incontrollata della colonia.
In caso di gatti malati o feriti il referente della colonia potrà fare la segnalazione ai vigili urbani competenti per territorio, i quali provvederanno ad allertare la ASL; l’animale verrà quindi prelevato e ricoverato al canile comunale.
Se un gatto randagio viene portato dal referente della colonia o da un cittadino da un veterinario privato, le spese mediche saranno a carico del cittadino/referente.