Vai al contenuto

Il Disegno di Legge n.1078/2019

“La civiltà di un popolo si misura dal modo in cui tratta gli animali” (M. Gandhi).

Con questa frase il Senatore Perrilli, in data 8 maggio 2018 ha illustrato il Disegno di Legge n. 1078 comunicato alla Presidenza il 19 febbraio 2019 su iniziativa proprio dello stesso Senatore Perrilli e Maiorano dal titolo “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali”, il quale è modulato al fine di introdurre norme più stringenti in relazione ad una tutela degli animali – attualmente già prevista e disciplinata – considerata allo stato “poco applicata”.

Il disegno di legge mira ad inasprire le pene previste in caso di maltrattamento di animali, nonché istituisce nuove fattispecie di reato e delitti, anche colposi, in tale materia.

Analizzando i tratti più interessanti del Disegno di Legge, in particolare, il comma 1 interviene sul titolo IX-bis del codice penale che, nel libro II, dedicato ai delitti, prevede delitti contro il sentimento per gli animali (articoli da 544-bis a 544-sexies). In particolare viene eliminato il riferimento al “sentimento per gli animali”. Il Disegno di Legge ha l’intento di riconoscere l’animale come soggetto e, inteso giuridicamente come tale, meritevole di tutela penale direttamente, senza che vi sia un collegamento diretto con il “sentimento” umano.

Oltre alle modifiche sulle pene, è poi inserito nel codice penale l’articolo 544-octies, relativo al delitto di «esche nocive o pericolose ». La nuova fattispecie di reato prevista, in particolare, punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro chiunque, senza autorizzazione, abbandoni esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente, che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte degli esseri umani o animali che li ingeriscono (primo comma). La stessa pena viene prevista nel Disegno di Legge  si applica anche nei confronti di colui che – sempre senza autorizzazione – abbandona «un alimento preparato in maniera da poter causare intossicazioni o lesioni o la morte dell’essere umano o animale che lo ingerisce». Inoltre viene specificato che, se a seguito dell’ingestione dell’esca l’animale muore, si applica l’articolo 544-bis del codice penale concernente il delitto di uccisione di animale (il quale, nella nuova formula, prevede la reclusione da uno a cinque anni e multa da 5.000 a 50.000 euro) o di uccisione di specie protetta (articolo 544-septies).

Viene, inoltre, modificata la disciplina della confisca, di cui all’articolo 544-sexies del codice penale, prevedendone la sua obbligatorietà anche in caso di condanna per il delitto di uccisione o distruzione di specie protette.

Si prevedono nuove circo­stanze aggravanti (ai sensi del nuovo arti­ colo 544-novies del codice penale) per tutti i delitti del titolo IX-bis, in aggiunta alle cir­costanze aggravanti comuni previste dall’ordinamento. In particolare, si prevede un inasprimento della pena fino ad un terzo se il fatto è commesso alla presenza di minori, a scopo di lucro, con strumenti o modalità particolarmente efferate o con crudeltà. È prevista inoltre la punibilità anche a titolo di colpa dei delitti di uccisione di animali, maltratta­mento di animali e uccisione o distruzione di specie protette. L’ipotesi colposa prevede – in considerazione di assenza di dolo – pene ridotte di un terzo.

Viene prevista l’integrazione dell’articolo 625 del codice penale – riguardante le circostanze che aggravano il delitto di furto, previsto e punito dall’articolo 624 del codice penale – se il fatto è commesso su animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della catti­vità. Viene quindi previsto quale aggravante il furto di un animale che risulti “domestico”.

Il Disegno di Legge interviene anche sulla fattispecie che vieta i combattimenti tra animali, prevista all’articolo 544-quinquies del codice penale, inserendo tra le condotte illecite anche la re­alizzazione e il finanziamento delle compe­tizioni vietate.

Il reato di « uccisione o distruzione di specie protette » da contravvenzione diventa un delitto, ai sensi dell’articolo 544-septies.

L’articolo 2 modifica il codice di proce­dura penale perseguendo le seguenti finalità: prevedere per i delitti contro gli animali anche l’arresto facoltativo in flagranza di reato (attualmente non prevsito); di­sciplinare il sequestro di animali vivi, come conseguenza di un procedimento penale per uno dei reati contro gli animali.

L’articolo 7 prevede l’istituzione, nella banca dati delle Forze di polizia, di una specifica sezione relativa ai reati sugli ani­mali.

Ulteriori novità sono previste anche in relazione all’abbandono di animali ex art. 727 c.p. In particolare la proposta prevede in primo luogo l’aumento della pena e l’attuale pena alterna­tiva (dell’arresto fino a un anno o dell’am­menda da 1.000 a 10.000 euro), che com­porta l’applicabilità dell’istituto dell’obla­zione (articolo 162-bis del codice penale), viene infatti sostituita con la pena congiunta (dell’arresto da uno a tre anni e dell’am­menda da 2.500 a 25.000 euro). Si prevede l’ipotesi aggravata (con pena aumentata della metà), se l’azione del­ l’abbandono determina un danno a persone, animali o cose. Il nuovo secondo comma dell’articolo 727 prevede l’applicazione di questa aggravante salvo che non ricorrano i più gravi delitti di lesioni personali (articoli 582, 583), lesioni personali colpose (articolo 590) o omicidio colposo (articolo 589). La riforme, inoltre, ha l’intenzione di punire l’abbandono che determini, ol­tre al chiaro danno per l’animale – già oggetto della tutela penale offerta dall’articolo 727 del codice penale – anche un danno ulte­riore a persone, animali o cose, quando non sia possibile ricondurre tali danni a più gravi delitti.